la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La regione Abruzzo, nell'ambito  delle  iniziative  di  promozione
turistica, concede, nell'anno 1992:
    un  contributo  di  L.  50.000.000  all'ente  provinciale  per il
turismo di Chieti;
    un contributo di L. 50.000.000 al comune di Pretoro.
   La giunta regionale  provvede  ad  erogare  i  contributi,  previa
presentazione,  da  pare degli enti predetti, al servizio turismo, di
una dettagliata relazione illustrativa dell'attivita'  svolta  e  del
consuntivo delle spese sostenute.