la seguente legge: Art. 1. La regione Abruzzo, nell'ambito delle iniziative di promozione turistica, concede, nell'anno 1992: un contributo di L. 50.000.000 all'ente provinciale per il turismo di Chieti; un contributo di L. 50.000.000 al comune di Pretoro. La giunta regionale provvede ad erogare i contributi, previa presentazione, da pare degli enti predetti, al servizio turismo, di una dettagliata relazione illustrativa dell'attivita' svolta e del consuntivo delle spese sostenute.