la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   La regione Abruzzo,  con  la  presente  legge,  nell'ambito  delle
materie  di  propria  competenza,  promuove,  disciplina,  coordina e
organizza la realizzazione e la  gestione  integrata  nel  territorio
regionale  dei  servizi  informatici  e  del  terziario  avanzato  di
iniziativa di Enti e soggetti pubblici.