la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1) Nel quadro dell'azione di tutela e di sviluppo dell'artigianato
abruzzese,   al   fine   di   garantire   la  professionalita'  degli
imprenditori artigiani - intesa come  comprovata  conoscenza  tecnica
dei  procedimenti e delle materie prime utilizzate per fornire beni e
servizi a regola d'arte - e a  garanzia  degli  utenti,  la  presente
legge   detta   norme   finalizzate   a  contrastare  l'esercizio  di
prestazioni abusive nel  settore  dell'artigianato,  ad  integrazione
delle  disposizioni contenute nella legge regionale 26 dicembre 1986,
n. 70.