la seguente legge: Art. 1. 1) Nel quadro dell'azione di tutela e di sviluppo dell'artigianato abruzzese, al fine di garantire la professionalita' degli imprenditori artigiani - intesa come comprovata conoscenza tecnica dei procedimenti e delle materie prime utilizzate per fornire beni e servizi a regola d'arte - e a garanzia degli utenti, la presente legge detta norme finalizzate a contrastare l'esercizio di prestazioni abusive nel settore dell'artigianato, ad integrazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 26 dicembre 1986, n. 70.