la seguente legge: Art. 1. Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1991, n. 43 e' cosi' modificato: La fase di attuazione del Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani concernente la soluzione di smaltimento a breve e medio termine, di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 3 legge regionale 8 settembre 1988, n. 74, e' prorogata fino alla data di attivazione degli impianti comprensoriali previsti dal Piano. Il dimensionamento di ciascuna discarica deve essere comunque rapportato alle effettive esigenze del Comune, in base alla popolazione ed alla presumibile utilizzazione della discarica stessa. Le autorizzazioni rilasciate dalla Giunta regionale ai singoli Comuni per la realizzazione e gestione di discariche di prima categoria cessano di avere efficacia dopo il novantesimo giorno dell'avvio dell'attivita' di smaltimento a livello comprensoriale da parte dei competenti Consorzi; i comuni competenti presentano subito dopo alla regione i progetti per la bonifica dei siti gia' interessati alla attivita' di smaltimento. La giunta regionale puo', tuttavia, di intesa con la competente Commissione consiliare disporre l'ulteriore utilizzazione delle predette discariche, fino all'esaurimento totale delle potenzialita' autorizzate, per le finalita' previste dal successivo art. 3 o qualora lo richiedano esigenze straordinarie di natura igienico- ambientale.