la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  primo  comma dell'art. 2 della legge regionale 1› agosto 1991,
n. 43 e' cosi' modificato:
   La fase di attuazione del Piano di smaltimento dei rifiuti  solidi
urbani  concernente  la  soluzione  di  smaltimento  a  breve e medio
termine, di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 3  legge
regionale  8  settembre  1988,  n. 74, e' prorogata fino alla data di
attivazione degli impianti  comprensoriali  previsti  dal  Piano.  Il
dimensionamento di ciascuna discarica deve essere comunque rapportato
alle  effettive esigenze del Comune, in base alla popolazione ed alla
presumibile utilizzazione della discarica stessa.
   Le autorizzazioni rilasciate dalla  Giunta  regionale  ai  singoli
Comuni  per  la  realizzazione  e  gestione  di  discariche  di prima
categoria cessano di  avere  efficacia  dopo  il  novantesimo  giorno
dell'avvio  dell'attivita' di smaltimento a livello comprensoriale da
parte dei competenti Consorzi; i comuni competenti presentano  subito
dopo   alla  regione  i  progetti  per  la  bonifica  dei  siti  gia'
interessati alla attivita' di smaltimento.
   La  giunta  regionale  puo', tuttavia, di intesa con la competente
Commissione  consiliare  disporre  l'ulteriore  utilizzazione   delle
predette  discariche, fino all'esaurimento totale delle potenzialita'
autorizzate, per le  finalita'  previste  dal  successivo  art.  3  o
qualora  lo  richiedano  esigenze  straordinarie  di natura igienico-
ambientale.