la seguente legge: Art. 1. Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 20 della legge regionale 1 luglio 1987, n. 37, e' inserito il seguente: "Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della U.L.S.S. inquadrato in una qualifica non inferiore a quella di collaboratore amministrativo". Il terzo comma dell'art. 120 della legge regionale 1 luglio 1987, n. 37, e' sostituito dal seguente: "Le commissioni vengono di volta in volta integrate dai responsabili dei servizi di prevenzione e igiene ambientale, di medicina legale e del lavoro e del servizio veterinario della U.L.S.S. nel cui territorio si esplicano le attivita' o sono ubicati gli insediamenti o le sorgenti oggetto di autorizzazione".