la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 20 della legge regionale
1› luglio 1987, n. 37, e' inserito il seguente:
    "Le  funzioni  di  segretario  sono svolte da un dipendente della
U.L.S.S. inquadrato in  una  qualifica  non  inferiore  a  quella  di
collaboratore amministrativo".
   Il terzo comma dell'art. 120 della legge regionale 1› luglio 1987,
n. 37, e' sostituito dal seguente:
    "Le   commissioni   vengono  di  volta  in  volta  integrate  dai
responsabili dei servizi  di  prevenzione  e  igiene  ambientale,  di
medicina  legale  e  del  lavoro  e  del  servizio  veterinario della
U.L.S.S. nel cui territorio si esplicano le attivita' o sono  ubicati
gli insediamenti o le sorgenti oggetto di autorizzazione".