la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  con la presente
legge, attuando i principi concernenti l'azione amministrativa di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), della legge  regionale  1›
marzo 1988, n. 7 ed in coerenza con le norme fondamentali della legge
7 agosto 1990, n. 241, riconosce e disciplina i diritti dei cittadini
alla  partecipazione al procedimento amministrativo ed all'accesso ai
documenti  amministrativi  e  da'  avvio  alla  semplificazione   dei
procedimenti  amministrativi  dell'amministrazione  regionale,  degli
enti regionali e degli enti strumentali della Regione.