(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 78
                       del 16 settembre 1992)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
 
   1.  In attuazione dei principi contenuti negli articoli 3, 33 e 34
della Costituzione  e  nell'art.  5  dello  statuto  regionale  e  ad
integrazione  della  legge  regionale  5  novembre  1988,  n.  43, la
presente legge detta norme per l'organizzazione e la  gestione  delle
funzioni  di  assistenza  scolastica  attribuite  ai comuni, ai sensi
degli articoli 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e per la disciplina dei compiti della regione in
materia.