(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 78 del 16 settembre 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Disposizioni generali 1. In attuazione dei principi contenuti negli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione e nell'art. 5 dello statuto regionale e ad integrazione della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43, la presente legge detta norme per l'organizzazione e la gestione delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai comuni, ai sensi degli articoli 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per la disciplina dei compiti della regione in materia.