la seguente legge: Art. 1. Finalita' e strumenti 1. La regione promuove e tutela l'immagine delle Marche attraverso una azione coordinata di interventi atti a valorizzare il patrimonio storico, artistico e archeologico, i beni culturali e il sistema museale, i centri storici e il loro arredo, i beni naturali e il paesaggio, il termalismo, le tipicita' agroalimentari ed enogastronomichee i siti relativi. 2. Gli interventi di cui alla presente legge sono definiti con programmi triennali, armonizzati e integrati con quelli settoriali e specifici previsti da altre leggi regionali, di itinerari turistico- culturali, di iniziative e manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale, di ricerche e progetti per la conoscenza e la pubblicazione dell'immagine delle Marche.