la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' e strumenti
 
   1. La regione promuove e tutela l'immagine delle Marche attraverso
una azione coordinata di interventi atti a valorizzare il  patrimonio
storico,  artistico  e  archeologico,  i  beni culturali e il sistema
museale, i centri storici e il loro arredo,  i  beni  naturali  e  il
paesaggio,    il   termalismo,   le   tipicita'   agroalimentari   ed
enogastronomichee i siti relativi.
   2. Gli interventi di cui alla presente  legge  sono  definiti  con
programmi  triennali, armonizzati e integrati con quelli settoriali e
specifici previsti da altre leggi regionali, di itinerari  turistico-
culturali,  di  iniziative  e  manifestazioni  di rilievo nazionale e
internazionale, di  ricerche  e  progetti  per  la  conoscenza  e  la
pubblicazione dell'immagine delle Marche.