la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione con la presente legge disciplina la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli biologici, entro i limiti indicati dal regolamento CEE n. 2092/91 e del decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 338. Predispone un regime di controllo anche ai fini della tutela ed informazione dei consumatori e della tutela della produzione biologica. 2. Si definisce agricoltura biologica il sistema di produzione che, nel rispetto delle norme previste dal regolamento CEE n. 2092/91: a) utilizza metodi di produzione e prodotti elencati negli allegati della presente legge; b) riduce al minimo l'uso di energia fossile; c) mantiene una buona fertilita' del terreno attraverso un adeguato tasso di sostanza organica evitando metodi di eccessiva forzatura dei cicli biologici vegetali ed animali; d) mantiene un assetto ecologico del territorio ricco e diversificato nelle sue componenti biologiche, botaniche e zoologiche.