la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  regione  con  la  presente legge disciplina la produzione,
trasformazione,  conservazione  e  commercializzazione  dei  prodotti
agricoli  biologici,  entro  i limiti indicati dal regolamento CEE n.
2092/91 e del decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 338.
   Predispone un regime di controllo anche ai fini  della  tutela  ed
informazione   dei   consumatori  e  della  tutela  della  produzione
biologica.
   2. Si definisce agricoltura biologica  il  sistema  di  produzione
che,  nel  rispetto  delle  norme  previste  dal  regolamento  CEE n.
2092/91:
     a) utilizza metodi  di  produzione  e  prodotti  elencati  negli
allegati della presente legge;
     b) riduce al minimo l'uso di energia fossile;
     c)  mantiene  una  buona  fertilita'  del  terreno attraverso un
adeguato tasso di sostanza  organica  evitando  metodi  di  eccessiva
forzatura dei cicli biologici vegetali ed animali;
     d)   mantiene  un  assetto  ecologico  del  territorio  ricco  e
diversificato  nelle   sue   componenti   biologiche,   botaniche   e
zoologiche.