la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Programma annuale di catalogazione
 
   1. Per le finalita' di cui all'art. 3, secondo comma  della  legge
regionale  30  dicembre  1974,  n.  53, la giunta regionale adotta un
programma annuale di catalogazione  dei  beni  storici,  artistici  e
naturali, sentito sullo stesso il parere della competente commissione
consiliare,   entro  trenta  giorni  dall'approvazione  del  bilancio
annuale. In sede di prima applicazione il  programma  viene  adottato
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
   2.  Il  parere  e'  espresso dalla commissione entro trenta giorni
dalla data di ricezione del provvedimento; trascorso tale termine  il
parere si intende favorevole.
   3.  Il  programma  di  catalogazione,  di  norma da realizzare con
sistemi informatici, si  articola  in  progetti  che  specificano  le
tipologie  dei beni da catalogare, il territorio interessato, i tempi
di esecuzione, i soggetti concorrenti e le iniziative interregionali,
nazionali e comunitarie ai quali concorrono.
   4. Il centro regionale per  i  beni  culturali  acquisisce,  prima
della  presentazione  del  programma alla giunta regionale, il parere
del comitato tecnico-scientifico di cui al successivo art. 3.
   5. Il programma  e'  attuato  dal  centro  regionale  per  i  beni
culturali,  anche  in collaborazione con gli organi dello Stato e gli
enti locali.
   6.  Per la predisposizione del programma di catalogazione e per la
sua  attuazione  la  giunta   regionale   puo'   stipulare   apposite
convenzioni  con istituti universitari, enti, associazioni e privati,
su proposta del direttore del centro regionale per i beni culturali.