la seguente legge: Art. 1. Programma annuale di catalogazione 1. Per le finalita' di cui all'art. 3, secondo comma della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, la giunta regionale adotta un programma annuale di catalogazione dei beni storici, artistici e naturali, sentito sullo stesso il parere della competente commissione consiliare, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale. In sede di prima applicazione il programma viene adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Il parere e' espresso dalla commissione entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento; trascorso tale termine il parere si intende favorevole. 3. Il programma di catalogazione, di norma da realizzare con sistemi informatici, si articola in progetti che specificano le tipologie dei beni da catalogare, il territorio interessato, i tempi di esecuzione, i soggetti concorrenti e le iniziative interregionali, nazionali e comunitarie ai quali concorrono. 4. Il centro regionale per i beni culturali acquisisce, prima della presentazione del programma alla giunta regionale, il parere del comitato tecnico-scientifico di cui al successivo art. 3. 5. Il programma e' attuato dal centro regionale per i beni culturali, anche in collaborazione con gli organi dello Stato e gli enti locali. 6. Per la predisposizione del programma di catalogazione e per la sua attuazione la giunta regionale puo' stipulare apposite convenzioni con istituti universitari, enti, associazioni e privati, su proposta del direttore del centro regionale per i beni culturali.