la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. La presente legge definisce i rapporti tra gli atti della programmazione e ne determina i contenuti e i procedimenti. 2. In particolare essa disciplina: a) la formazione e l'approvazione degli atti fondamentali della programmazione socio-economica della Regione, nonche' i modi e le forme del concorso dei comuni e delle province alla formazione e all'attuazione dei relativi programmi regionali, assicurando anche opportune forme di partecipazione; b) i modi e le forme del concorso regionale al finanziamento degli enti locali, assicurando la copertura degli oneri su di essi gravanti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite o delegate dalle leggi regionali, nel quadro delle previsioni di spesa regionale; c) la formazione degli atti della programmazione socio-economica dei comuni, delle province e delle comunita' montane rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali, nonche' la loro attuazione e la verifica di compatibilita' con i programmi regionali medesimi ai sensi dell'art. 3, settimo e ottavo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142; d) la verifica e l'approvazione dei programmi pluriennali delle province, assicurando il concorso dei comuni alla loro formazione, ai sensi dell'art. 15, quarto comma, della legge n. 142/1990.