la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
   1. La presente legge definisce  i  rapporti  tra  gli  atti  della
programmazione e ne determina i contenuti e i procedimenti.
   2. In particolare essa disciplina:
    a)  la  formazione e l'approvazione degli atti fondamentali della
programmazione socio-economica della Regione, nonche'  i  modi  e  le
forme  del  concorso  dei  comuni  e delle province alla formazione e
all'attuazione dei relativi programmi  regionali,  assicurando  anche
opportune forme di partecipazione;
    b)  i  modi  e  le  forme del concorso regionale al finanziamento
degli enti locali, assicurando la copertura degli oneri  su  di  essi
gravanti  per  l'esercizio  delle funzioni loro attribuite o delegate
dalle  leggi  regionali,  nel  quadro  delle  previsioni   di   spesa
regionale;
    c)  la formazione degli atti della programmazione socio-economica
dei comuni, delle province e delle  comunita'  montane  rilevanti  ai
fini   dell'attuazione  dei  programmi  regionali,  nonche'  la  loro
attuazione e la verifica di compatibilita' con i programmi  regionali
medesimi  ai sensi dell'art. 3, settimo e ottavo comma, della legge 8
giugno 1990, n. 142;
    d) la verifica e l'approvazione dei programmi  pluriennali  delle
province, assicurando il concorso dei comuni alla loro formazione, ai
sensi dell'art. 15, quarto comma, della legge n. 142/1990.