(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della regione Emilia-Romagna n. 100 del 17 settembre 1992)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              E M A N A
 
il presente regolamento
 
                               Art. 1.
                        Riferimenti generali
 
   1.  Nel  territorio  regionale e' vietato detenere ed immettere in
campo aperto il cinghiale (Sus  scrofa)  salvo  quanto  disposto  dai
seguenti commi.
   2. Le Province possono autorizzare la detenzione del cinghiale per
l'allevamento a scopo alimentare nei limiti delle direttive di cui al
comma  2  dell'art. 15 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 20, e
successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione  della
fauna selvatica e di esercizio controllato della caccia.
   3.  Nelle  aziende faunistico-venatorie sono consentite immissioni
di cinghiali nei limiti e con le modalita' stabilite dalle direttive,
emanate a norma dell'art. 16 della legge regionale n. 20 del 1987:
   4. Le immissioni di cinghiale sono comunque vietate  negli  areali
prevalentemente  destinati  a  coltivazioni  intensive  e  dove  sono
funzionanti allevamenti suinicoli suscettibili  di  danneggiamento  e
nelle  zone  C  cosi'  come  classificate dalla Carta delle vocazioni
faunistiche del territorio regionale di cui alla delibera  consiliare
n. 2646 del 5 marzo 1980.
   5.  La  immissione  di altre specie di ungulati in campo aperto e'
subordinata   alla   preventiva   autorizzazione   della    Provincia
territorialmente  interessata,  sentito  l'Istituto  nazionale per la
fauna selvatica (INFS).