(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 100 del 17 settembre 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E M A N A il presente regolamento Art. 1. Riferimenti generali 1. Nel territorio regionale e' vietato detenere ed immettere in campo aperto il cinghiale (Sus scrofa) salvo quanto disposto dai seguenti commi. 2. Le Province possono autorizzare la detenzione del cinghiale per l'allevamento a scopo alimentare nei limiti delle direttive di cui al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio controllato della caccia. 3. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite immissioni di cinghiali nei limiti e con le modalita' stabilite dalle direttive, emanate a norma dell'art. 16 della legge regionale n. 20 del 1987: 4. Le immissioni di cinghiale sono comunque vietate negli areali prevalentemente destinati a coltivazioni intensive e dove sono funzionanti allevamenti suinicoli suscettibili di danneggiamento e nelle zone C cosi' come classificate dalla Carta delle vocazioni faunistiche del territorio regionale di cui alla delibera consiliare n. 2646 del 5 marzo 1980. 5. La immissione di altre specie di ungulati in campo aperto e' subordinata alla preventiva autorizzazione della Provincia territorialmente interessata, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).