la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           O r g a n i c o
 
   1.  Per  dare  attuazione   a   quanto   disposto   dall'art.   33
dell'allegato  alla legge regionale 8 maggio 1990, n. 38 "Recepimento
nell'ordinamento giuridico della regione Lombardia  nell'accordo  per
il  triennio  1988/1990  riguardante  il  personale  dipendente delle
regioni a Statuto ordinario, degli enti  pubblici  non  economici  da
esse  dipendenti,  dagli  istituti autonomi per le case popolari, dai
consorzi regionali degli istituti stessi, nonche' dai consorzi e  dai
nuclei  per le aree di sviluppo industriale", l'organico della giunta
regionale-amministrazione generale,  per  i  posti  delle  qualifiche
funzionali dalla II alla VIII, e' cosi' determinato:
    qualifica funzionale II: n. 12;
    qualifica funzionale III: n. 366;
    qualifica funzionale IV: n. 40;
    qualifica funzionale V: n. 980;
    qualifica funzionale VI: n. 690;
    qualifica funzionale VII: n. 1.000;
    qualifica funzionale VIII: n. 928.
   Dopo  l'espletamento dei concorsi speciali previsti dal successivo
art. 3 i contingenti organici delle qualifiche funzionali VII e  VIII
restano cosi' determinati:
    qualifica funzionale VII: n. 840;
    qualifica funzionale VIII: n. 1.088.