la seguente legge: Art. 1. 1. In attuazione dei principi discendenti dal decreto del Presidente della Repubbblica 24 luglio 1977 n. 616 e dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833, la Giunta regionale stabilisce le modalita' di ammissione ai corsi per tecnici di radiologia medica organizzati nell'ambito delle Unita' Sanitarie Locali, da applicarsi nei casi in cui le domande presentate dagli aspiranti risultino in numero superiore ai posti disponibili. 2. Tali modalita' debbono, in particolare, consistere nella fissazione di criteri oggettivi sulla base dei quali l'Unita' Sanitaria Locale competente provvede all'ammissione degli aspiranti.