la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   In  attuazione  dei  principi  discendenti  dal  decreto  del
Presidente della Repubbblica 24 luglio 1977 n. 616 e dalla  legge  23
dicembre  1978 n. 833, la Giunta regionale stabilisce le modalita' di
ammissione ai corsi per  tecnici  di  radiologia  medica  organizzati
nell'ambito  delle Unita' Sanitarie Locali, da applicarsi nei casi in
cui  le  domande  presentate  dagli  aspiranti  risultino  in  numero
superiore ai posti disponibili.
   2.  Tali  modalita'  debbono,  in  particolare,  consistere  nella
fissazione  di  criteri  oggettivi  sulla  base  dei  quali  l'Unita'
Sanitaria Locale competente provvede all'ammissione degli aspiranti.