la seguente legge: Articolo unico 1. Dopo il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 15 novembre 1978 n. 59, e' inserito il seguente comma: "1 bis. Le designazioni dei membri di cui al comma 1 devono pervenire alla Regione entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Relativamente alle designazioni non pervenute alla scadenza del termine provvede con deliberazione motivata la Giunta regionale sentita la Commissione permanente di cui alla legge regionale 30 marzo 1976 n. 10, come integrata dalla legge regionale 29 agosto 1988 n. 47". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 27 agosto 1992 FERRERO