la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1.  Dopo  il  primo  comma  dell'art.  4  della legge regionale 15
novembre 1978 n. 59, e' inserito il seguente comma:
    "1 bis. Le designazioni dei membri  di  cui  al  comma  1  devono
pervenire  alla  Regione  entro  quarantacinque  giorni dalla data di
ricevimento della  richiesta.  Relativamente  alle  designazioni  non
pervenute  alla  scadenza  del  termine  provvede  con  deliberazione
motivata la Giunta regionale sentita la Commissione permanente di cui
alla legge regionale 30 marzo 1976 n. 10, come integrata dalla  legge
regionale 29 agosto 1988 n. 47".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 27 agosto 1992
 
                               FERRERO