la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Principi e finalita' generali
 
   1.  La  regione  Liguria  tutela  la  cultura  e l'identita' delle
minoranze etniche zingare e  nomadi.  A  tal  fine  detta  norme  per
favorire  il diritto al nomadismo ed alla stanzialita' sul territorio
regionale, il diritto  a  fruire  dei  servizi  pubblici,  i  diritti
all'attivita'  lavorativa, alla formazione e sviluppo dell'istruzione
scolastica e professionale.
   2. Destinatari delle norme di cui alla  presente  legge  sono  gli
zingari di cittadinanza italiana e quelli di cittadinanza straniera o
apolidi  nel  rispetto delle norme vigenti in materia di soggiorno in
Italia.