la seguente legge: Art. 1. Principi e finalita' generali 1. La regione Liguria tutela la cultura e l'identita' delle minoranze etniche zingare e nomadi. A tal fine detta norme per favorire il diritto al nomadismo ed alla stanzialita' sul territorio regionale, il diritto a fruire dei servizi pubblici, i diritti all'attivita' lavorativa, alla formazione e sviluppo dell'istruzione scolastica e professionale. 2. Destinatari delle norme di cui alla presente legge sono gli zingari di cittadinanza italiana e quelli di cittadinanza straniera o apolidi nel rispetto delle norme vigenti in materia di soggiorno in Italia.