(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 16 del 16 settembre 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 2 1. L'art. 2 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 25 e' cosi' sostituito: "1. Il Comitato regionale esercita il controllo sugli atti delle Province, della citta' metropolitana di Genova, dei Consorzi a partecipazione provinciale, degli altri Enti locali a livello provinciale, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.), nonche' sugli atti degli Enti strumentali della Regione secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale 29 dicembre 1986, n. 35 e successive modificazioni. 2. Le Sezioni esercitano il controllo sugli atti dei Comuni, delle unioni di Comuni, delle Comunita' Montane, dei Consorzi a partecipazione comunale, delle circoscrizioni, dei Municipi, compresi nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, nonche' sugli atti degli altri Enti locali a livello comunale. 3. Quando dei Consorzi facciano parte Comuni appartenenti a piu' Province, il controllo spetta alla Sezione nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del Consorzio".