(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale
         della regione Liguria n. 16 del 16 settembre 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Sostituzione dell'art. 2
 
   1.  L'art.  2  della  legge  regionale 11 settembre 1991, n. 25 e'
cosi' sostituito:
   "1. Il Comitato regionale esercita il controllo sugli  atti  delle
Province,  della  citta'  metropolitana  di  Genova,  dei  Consorzi a
partecipazione  provinciale,  degli  altri  Enti  locali  a   livello
provinciale,  delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(II.PP.A.B.), nonche' sugli atti degli Enti strumentali della Regione
secondo le modalita' stabilite  dalla  legge  regionale  29  dicembre
1986, n. 35 e successive modificazioni.
   2. Le Sezioni esercitano il controllo sugli atti dei Comuni, delle
unioni   di   Comuni,   delle   Comunita'  Montane,  dei  Consorzi  a
partecipazione comunale, delle circoscrizioni, dei Municipi, compresi
nell'ambito delle  rispettive  circoscrizioni  territoriali,  nonche'
sugli atti degli altri Enti locali a livello comunale.
   3.  Quando  dei Consorzi facciano parte Comuni appartenenti a piu'
Province, il controllo spetta alla Sezione nella  cui  circoscrizione
ha sede l'amministrazione del Consorzio".