Visto il proprio decreto 18 novembre 1991, n. 28 non vistato dalla Sezione di controllo della Corte dei conti e la deliberazione della Giunta provinciale n. 1604 del 6 aprile 1992; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Con effetto dal 1 giugno 1991 e' attribuita al personale delle unita' sanitarie locali ed al personale di cui all'art. 2 della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 15, l'indennita' di bilinguismo in applicazione della legge provinciale 10 aprile 1991, n. 8, modificata con legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7. 2. In osservanza di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo unico della legge provinciale 10 aprile 1991, n. 8, riguardante le particolari esigenze delle qualifiche funzionali e retributive piu' basse nonche' la piu' generale esigenza di omogeneizzazione del trattamento economico nel comparto pubblico di respiro provinciale, le percentuali dello stipendio per la determinazione della misura dell'indennita' di bilinguismo vengono fissate come segue: a) personale che in base all'accordo integrativo su base provinciale e' equiparato ai medici ai fini dell'applicazione della legge 23 ottobre 1978, n. 50: nono livello retributivo 20%; decimo livello retributivo 15%; undicesimo livello retributivo 10%; b) restante personale per tutti i livelli retributivi: 35%. 3. L'indennita' di cui al punto 1 e' calcolata sullo stipendio base e sulle retribuzioni di anzianita' di servizio, e' assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la riduzione, la sospensione o il ritardo, ha effetto sulla tredicesima mensilita'. L'indennita' non e' valutata per il calcolo delle quote individuali risultanti dall'applicazione della legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50, e degli istituti dell'incentivazione della produttivita' "per obiettivi". 4. Con decorrenza dal 1 giugno 1991 si applica al personale fino all'VIII livello retributivo di cui al punto 2 b) l'orario di lavoro settimanale in vigore per i dipendenti della Giunta provinciale, mentre per il personale del IX, X ed XI livello retributivo di cui al medesimo punto l'orario settimanale di lavoro e' aumentato di due ore. 5. E' ritirato il decreto del Presidente della Giunta provinciale del 18 novembre 1991, n. 28. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 13 aprile 1992 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1992 Registro n. 8, foglio n. 58