Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1665 del 6 aprile 1992; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il registro degli infortuni di cui all'art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, non e' soggetto a vidimazione. 2. Ai fini della regolare tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni, di cui agli articoli 403 e 404 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, le aziende possono sostituire il registro degli infortuni con registrazioni continue, preferibilmente su supporto elettronico, che contengano tutti i dati sugli infortuni previsti dal registro infortuni e dai moduli di denuncia all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). 3. I dati di cui al comma 2 devono essere immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi ispettivi. 4. I supporti di registrazione devono offrire la possibilita' di effettuare i rilievi statistici sugli infortuni e le malattie professionali perlomeno a cadenza annuale. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 4 maggio 1992 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1992 Registro n. 8, foglio n. 18