Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 1665 del 6
aprile 1992;
 
                              E M A N A
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il registro degli infortuni di cui all'art. 403 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, non e' soggetto a
vidimazione.
   2. Ai fini della regolare tenuta del registro  degli  infortuni  e
della  statistica degli infortuni, di cui agli articoli 403 e 404 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,  n.  547,  le
aziende   possono   sostituire   il   registro  degli  infortuni  con
registrazioni continue, preferibilmente su supporto elettronico,  che
contengano  tutti  i  dati  sugli  infortuni  previsti  dal  registro
infortuni  e  dai  moduli  di  denuncia  all'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
   3.  I  dati  di  cui  al  comma  2  devono  essere  immediatamente
disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi ispettivi.
   4. I supporti di registrazione devono offrire la  possibilita'  di
effettuare  i  rilievi  statistici  sugli  infortuni  e  le  malattie
professionali perlomeno a cadenza annuale.
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Bolzano, 4 maggio 1992
 
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1992
Registro n. 8, foglio n. 18