Viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 923 del 2 marzo
1992 e n. 2548 del 18 maggio 1992;
 
                              E M A N A
 
il seguente regolamento:
   Regolamento per la disciplina della formazione per podologi.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Bolzano, 17 giugno 1992
 
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1992
Registro n. 15, foglio n. 27
 
                    REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
                    DELLA FORMAZIONE PER PODOLOGI
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  formazione  professionale del podologo e' intesa a fornire
conoscenze integrate di tipo igienico, sanitario e sociale  esplicate
in    rapporto   diretto   con   persone   affette   da   alterazioni
ipercheratosiche cutanee, unghie ipertrofiche, deformi  e  incarnite,
verruche dei piedi e piede doloroso.