Viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 923 del 2 marzo 1992 e n. 2548 del 18 maggio 1992; E M A N A il seguente regolamento: Regolamento per la disciplina della formazione per podologi. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 17 giugno 1992 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1992 Registro n. 15, foglio n. 27 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE PER PODOLOGI Art. 1. F i n a l i t a' 1. La formazione professionale del podologo e' intesa a fornire conoscenze integrate di tipo igienico, sanitario e sociale esplicate in rapporto diretto con persone affette da alterazioni ipercheratosiche cutanee, unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, verruche dei piedi e piede doloroso.