Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3262 del 15 giugno 1992; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Si apportano all'art. 1 del regolamento di esecuzione: "Esercizio della rivalsa nei confronti degli assististi nei convitti e strutture similari, titolari delle prestazioni economiche di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche", emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 giugno 1990, n. 13, le modifiche di seguito specificate: 1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 giugno 1990, n. 13 e' cosi' sostituito: "2. La rivalsa di cui al comma 1 viene esercitata nei confronti dei frequentanti i convitti, le comunita' alloggio, gli alloggi protetti, i pensionati, ed altre strutture o forme residenziali o misure equiparabili, gestite direttamente dal centro sociale o con esso convenzionate, compresi gli affidamenti ed i collocamenti familiari, ed i soggiorni fuori sede. Sono esclusi dalla rivalsa quanti usufruiscono di dette strutture e servizi a carattere diurno o in dipendenza della frequenza della scuola dell'obbligo". 2. Il comma 5 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13 del 1990 e' abrogato. 3. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13 del 1990 e' cosi' sostituito: "7. La riscossione della quota parte di spettanza della Provincia, decorre dal primo giorno di ammissione nel convitto, o nelle analoghe strutture, anche convenzionate. Il centro sociale, direttamente o tramite il fornitore dei servizi convenzionati, comunica all'assistito, almeno bimestralmente, il prospetto delle somme dovute in base alle frequenze rilevate". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 8 luglio 1992 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1992 Registro n. 16 foglio n. 161