Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 3262 del 15
giugno 1992;
 
                              E M A N A
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   1. Si apportano all'art. 1 del regolamento di esecuzione:
   "Esercizio  della  rivalsa  nei  confronti  degli  assististi  nei
convitti  e strutture similari, titolari delle prestazioni economiche
di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978,  n.  46,  e  successive
modifiche",   emanato   con   decreto  del  Presidente  della  Giunta
provinciale  19  giugno  1990,  n.  13,  le  modifiche   di   seguito
specificate:
   1.  Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 19 giugno 1990, n. 13 e' cosi' sostituito:
   "2. La rivalsa di cui al comma 1 viene  esercitata  nei  confronti
dei  frequentanti  i  convitti,  le  comunita'  alloggio, gli alloggi
protetti, i pensionati, ed altre strutture  o  forme  residenziali  o
misure  equiparabili,  gestite  direttamente dal centro sociale o con
esso  convenzionate,  compresi  gli  affidamenti  ed  i  collocamenti
familiari,  ed  i  soggiorni  fuori  sede. Sono esclusi dalla rivalsa
quanti usufruiscono di dette strutture e servizi a carattere diurno o
in dipendenza della frequenza della scuola dell'obbligo".
   2. Il comma 5 dell'art. 1 del decreto del Presidente della  Giunta
provinciale n. 13 del 1990 e' abrogato.
   3.  Il comma 7 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale n. 13 del 1990 e' cosi' sostituito:
   "7. La riscossione della quota parte di spettanza della Provincia,
decorre dal primo giorno di ammissione nel convitto, o nelle analoghe
strutture, anche convenzionate. Il  centro  sociale,  direttamente  o
tramite    il   fornitore   dei   servizi   convenzionati,   comunica
all'assistito, almeno bimestralmente, il prospetto delle somme dovute
in base alle frequenze rilevate".
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Bolzano, 8 luglio 1992
 
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1992
Registro n. 16 foglio n. 161