Vista la deliberazione della Giunta provinciale  n.  3882  del  13
luglio 1992;
 
                              E M A N A
 
il seguente regolamento:
 
                              "Art. 1.
 
   1.  All'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale
6 marzo 1991, n. 7, e' aggiunto il seguente comma:
   "8. In caso di integrazione della  commissione  medico-legale  per
effetti di norme statali concernenti l'accertamento della sussistenza
delle  condizioni di inabilita' non derivante da causa di servizio, i
relativi membri non hanno alcuna influenza sulla  composizione  della
commissione  ai sensi del comma 7. In caso di parita' di voti prevale
il voto del presidente".
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Bolzano, 15 luglio 1992
 
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1992
Registro n. 16 foglio n. 163