(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 84 del 28 settembre 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, al fine di disciplinare l'attivita' di estetista, in attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 detta disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti conformi alla stessa legge e formula indirizzi alle province, all'interno delle direttive generali di cui all'art. 6 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16, per le iniziative di formazione professionale riguardanti l'attivita' di estetista.