(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 84
                       del 28 settembre 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione, al fine di disciplinare l'attivita' di estetista,
in attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 detta disposizioni  ai
comuni  per  l'adozione  di  regolamenti conformi alla stessa legge e
formula indirizzi alle province, all'interno delle direttive generali
di cui all'art. 6 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16, per  le
iniziative  di  formazione  professionale  riguardanti l'attivita' di
estetista.