(Pubblicata nel 1› suppl. ord. al Bollettino ufficiale
        della regione Lombardia n. 39 del 24 settembre 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
Sostituzione  del  primo  comma  dell'art.  27  Sanzioni  della legge
regionale 5 aprile 1976, n. 8
   1. Il primo comma dell'art. 27  della  legge  regionale  5  aprile
1976,  n.  8,  gia'  sostituito dall'art. 21 della legge regionale 22
dicembre 1989, n. 80, e' cosi' uteriormente sostituito:
   "1. Salvo quanto disposto dal  successivo  quarto  comma,  per  le
violazioni  alle  norme  contenute  nella  presente  legge  e  per le
violazioni  delle  disposizioni  contenute  nei  regolamenti  di  cui
all'art.  10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente
"Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di
territori montani", ovvero nelle prescrizioni di massima e di polizia
forestale  emanate  dalla  regione,  si   applichera'   la   sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa tra il
minimo  di  L.    50.000  ed un massimo di L. 500.000, nonche' quella
proporzionale all'eventuale  danno  cagionato  al  territorio  ed  al
patrimonio  boschivo  come  determinate  a  norme  delle prescrizioni
stesse".
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 19 settembre 1992
 
                             GIOVENZANA
 
  Approvata  dal consiglio regionale nella seduta del 5 agosto 1992 e
vistata dal commissario del governo con nota del 10 settembre 1992,
prot. n. 22502/1944.