(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 39 del 24 settembre 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sostituzione del primo comma dell'art. 27 Sanzioni della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 1. Il primo comma dell'art. 27 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, gia' sostituito dall'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80, e' cosi' uteriormente sostituito: "1. Salvo quanto disposto dal successivo quarto comma, per le violazioni alle norme contenute nella presente legge e per le violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di territori montani", ovvero nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate dalla regione, si applichera' la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa tra il minimo di L. 50.000 ed un massimo di L. 500.000, nonche' quella proporzionale all'eventuale danno cagionato al territorio ed al patrimonio boschivo come determinate a norme delle prescrizioni stesse". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 19 settembre 1992 GIOVENZANA Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 5 agosto 1992 e vistata dal commissario del governo con nota del 10 settembre 1992, prot. n. 22502/1944.