IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai  commissari  straordinari  nominati  dalla  regione  per la
gestione temporanea delle IIPPAB, qualora si tratti di struttura  per
la  cui  amministrazione  sia necessario un impegno a tempo pieno, in
luogo della  indennita'  per  ogni  giornata  di  effettiva  presenza
prevista  dall'art.  55, sesto comma, della legge regionale 7 gennaio
1986, n. 1, e' attribuita una indennita' di  importo  pari  a  quella
spettante  ai  presidenti degli enti dipendenti dalla regione, di cui
alla legge regionale 31 gennaio 1987, n. 8 concernente "Indennita' di
funzione dei presidenti e dei vice presidenti degli enti  ed  aziende
istituti con leggi regionali".
   2.  Il commissario straordinario e' nominato per un periodo di sei
mesi, prorogabile per non piu' di due volte; alla scadenza  di  detto
termine,  perdurando  lo stato di gestione temporanea delle IIPPAB la
giunta  regionale  provvede  alla  nomina  di  un  nuovo  commissario
straordinario.
   3.  La  giunta  regionale  stabilisce,  all'atto  della nomina del
commissario, se si tratta di struttura per la cui amministrazione sia
necessario un impegno a tempo pieno, tenendo conto  della  dimensione
organizzativa,  del  numero  di  dipendenti  e  della consistenza del
bilancio annuale.
   4. Per i pubblici dipendenti, nei  cui  confronti  la  misura  del
compenso  non puo' essere comunque inferiore al trattamento economico
globale in godimento, comprensivo delle indennita'  aventi  carattere
di  generalita'  connesse alle funzioni della qualifica rivestita, la
nomina a  commissario  straordinario  determina  il  collocamento  in
aspettativa senza assegni utile ai fini del trattamento di quiescenza
e previdenza e dell'anzianita' di servizio.
   5.  Le  disposizioni di cui ai precedenti primo e secondo comma si
applicano anche ai commissari straordinari gia' nominati e in  carica
all'atto  dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge. La giunta
regionale stabilisce con propria deliberazione la  sussistenza  delle
condizioni di cui al precedente terzo comma.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della  Regione.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 26 settembre 1992
 
                             GIOVENZANA
 
   Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 agosto 1992 e
vistata dal commissario del Governo con nota del 17 settembre 1992,
prot. n. 20702/2048.