IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai soli fini previsti dal secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 "Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche ed integrazioni, il vigente limite di reddito stabilito dalla legge regionale 21 gennaio 1989, n. 4 "Limite di reddito ai fini della determinazione dei canoni" di cui all'art. 28, secondo comma, della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 "Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e' elevato a L. 14.000.000. Tale limite di reddito viene applicato con decorrenza dalla data della deliberazione del CIPE del 30 luglio 1991. 2. Il limite di reddito di cui al primo comma puo' essere aggiornato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con le modalita' previste dall'art. 2, primo comma, lett. f) della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91, come sostituito dalla legge regionale 4 maggio 1990, n. 28.