IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia 1. Le norme di salvaguardia per le aree comprese nel territorio del parco dell'Oglio Sud e del parco dell'Oglio Nord, di cui rispettivamente all'art. 10 della l.r. 16 aprile 1988, n. 17 e all'art. 9 dela l.r. 16 aprile 1988, n. 18, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione delle rispettive proposte di piano territoriale e comunque per non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Qualora gli enti gestori dei parchi non abbiano deliberato l'adozione della proposta di piano entro il termine di cui al precedente comma e comunicato gli atti adottati alla regione, vi provvede la giunta regionale a sensi del IV comma dell'art. 19 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86.