IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia
 
   1.  Le  norme  di salvaguardia per le aree comprese nel territorio
del parco  dell'Oglio  Sud  e  del  parco  dell'Oglio  Nord,  di  cui
rispettivamente  all'art.  10  della  l.r.  16  aprile  1988, n. 17 e
all'art. 9 dela l.r. 16 aprile 1988, n. 18, continuano ad  applicarsi
fino   alla   pubblicazione   delle   rispettive  proposte  di  piano
territoriale e comunque per non oltre un anno dall'entrata in  vigore
della presente legge.
   2.  Qualora  gli  enti  gestori  dei parchi non abbiano deliberato
l'adozione della proposta  di  piano  entro  il  termine  di  cui  al
precedente  comma  e  comunicato  gli  atti adottati alla regione, vi
provvede la giunta regionale a sensi del IV comma dell'art. 19  della
l.r. 30 novembre 1983, n. 86.