(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 31 del 18 settembre 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' e destinatari La regione Abruzzo, al fine di valorizzare e incrementare le piu' prestigiose inizitive di carattere culturale, turistico, sportivo e ricreativo che si svolgono nel proprio territorio, concede contributi agli enti ed associazioni promotori delle manifestazioni culturali, turistiche, sportive e ricreative.