(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 31
                       del 18 settembre 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Finalita' e destinatari
 
   La  regione Abruzzo, al fine di valorizzare e incrementare le piu'
prestigiose inizitive di carattere culturale, turistico,  sportivo  e
ricreativo che si svolgono nel proprio territorio, concede contributi
agli  enti  ed associazioni promotori delle manifestazioni culturali,
turistiche, sportive e ricreative.