IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   All'art.  23 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47, recante
"Norme sulla promozione culturale" e' aggiunto il seguente comma: "La
Giunta regionale delibera la concessione provvisoria del contributo e
ne determina l'ammontare massimo, in ordine  alle  richieste  per  le
attivita'   relative   all'anno  1992,  d'intesa  con  la  competente
Commissione consiliare".