IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il termine di inizio dell'esercizio delle funzioni  delegate  alle
Province  dall'art. 31, commi 3 e 4, della legge regionale 22 gennaio
1992, n. 4, e' fissato al 1› gennaio 1993.
   Fino alla predetta  data  gli  enti  provinciali  per  il  turismo
competenti  per  territorio  continuano  ad  esercitare  le  funzioni
amministrative  in  materia   di   classificazione   degli   esercizi
ricettivi,  con  le  modalita'  previste  dalle  leggi  regionali che
disciplinano la materia specifica.
   Fino alla predetta  data  il  servizio  strutture  turistiche  del
settore   turismo   della   giunta  regionale  esercita  le  funzioni
amministrative di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284 ed al decreto
ministeriale  16  ottobre  1991,  relative   al   ricevimento   delle
comunicazioni  sugli appositi modelli predisposti dall'Ente nazionale
italiano turismo, dei prezzi dei  servizi  delle  strutture  e  degli
stabilimenti  balneari,  nonche' alla trasmissione e pubblicazione di
detti prezzi.