IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il termine di inizio dell'esercizio delle funzioni delegate alle Province dall'art. 31, commi 3 e 4, della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4, e' fissato al 1 gennaio 1993. Fino alla predetta data gli enti provinciali per il turismo competenti per territorio continuano ad esercitare le funzioni amministrative in materia di classificazione degli esercizi ricettivi, con le modalita' previste dalle leggi regionali che disciplinano la materia specifica. Fino alla predetta data il servizio strutture turistiche del settore turismo della giunta regionale esercita le funzioni amministrative di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284 ed al decreto ministeriale 16 ottobre 1991, relative al ricevimento delle comunicazioni sugli appositi modelli predisposti dall'Ente nazionale italiano turismo, dei prezzi dei servizi delle strutture e degli stabilimenti balneari, nonche' alla trasmissione e pubblicazione di detti prezzi.