IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Per  l'attuazione  degli  interventi  e delle provvidenze previste
dalla legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1, concernente  "Interventi
a  favore  di  pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in
mare", e' autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di L. 800.000.000.
   Tali interventi sono disposti anche a fronte di eventi  calamitosi
verificatisi  in  anni precedenti e per i quali sono state inoltrate,
ai sensi della legge regionale 1/1984, regolari istanze di contributo
non ancora concesso.