IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per l'attuazione degli interventi e delle provvidenze previste dalla legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1, concernente "Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare", e' autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di L. 800.000.000. Tali interventi sono disposti anche a fronte di eventi calamitosi verificatisi in anni precedenti e per i quali sono state inoltrate, ai sensi della legge regionale 1/1984, regolari istanze di contributo non ancora concesso.