IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il comma quinto dell'art. 5 e' cosi' di seguito modificato:
   "Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo,  i
servizi  di  prevenzione  delle  Unita'  locali  socio  sanitarie  si
avvalgono dei Centri di medicina dello sport o di medici  specialisti
in  medicina  dello  sport  e,  in  carenze  di  questi, di medici in
possesso dell'attestato di cui all'art.  8  della  legge  26  ottobre
1971, n. 1099".