IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il comma quinto dell'art. 5 e' cosi' di seguito modificato: "Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i servizi di prevenzione delle Unita' locali socio sanitarie si avvalgono dei Centri di medicina dello sport o di medici specialisti in medicina dello sport e, in carenze di questi, di medici in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099".