IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  1  della  legge  regionale  19  dicembre  1991,  n. 81, e'
soppresso ed e' cosi' di seguito modificato:
   Le tessere di cui alla lettera c)  dell'articolo  precedente,  per
consentire  la  libera  circolazione  su tutte le linee che godono di
contributi di esercizio da parte della Regione, vengono rilasciate in
favore delle seguenti categorie di cittadini residenti in Abruzzo:
    1) i ciechi con residuo visivo fino ad 1/10 di entrambi gli occhi
anche ottenuto con correzioni di lenti;
    2) i grandi invalidi di guerra, di lavoro e di servizio;
    3)  i  cavalieri  di  Vittorio  Veneto  che  abbiano  ottenuto il
relativo  riconoscimento  ufficiale  mediante  provvedimento  formale
della competente autorita';
    4)  i  mutilati e gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per
causa di guerra ed assimilati, gli inabili, invalidi del  lavoro  con
percentuale di invalidita' non inferiore all'80%;
    5)  le  persone  affette  da cecita' totale e gli invalidi totali
hanno diritto anche alla gratuita' di viaggio per l'accompagnatore;
    6) i sordomuti;
    7) i minori non deambulanti;
    8) gli invalidi ed i mutilati per servizio fino all'8a categoria.
   Ai beneficiari di cui al  punto  5  del  comma  precedente  verra'
rilasciata una tessera speciale con le generalita' del titolare e con
la dicitura "valida anche per l'accompagnatore ma solo se viaggia con
il titolare".
   Non   hanno   diritto   alla  tessera  di  libera  circolazione  i
richiedenti che nell'anno precedente  a  quello  della  presentazione
della  domanda  hanno  realizzato un reddito imponibile ai fini Irpef
superiore a L. 30.000.000 (trentamilioni).
   Il limite di reddito di cui al comma precedente non si applica per
i beneficiari di cui ai punti 2, 3 e 5 del primo comma  del  presente
articolo.