IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'onere  da   destinare   al   rifinaziamento   degli   interventi
dall'applicazione  dell'art.  6 della legge regionale 21 aprile 1977,
n. 19, dell'art. 5 della legge regionale 14 novembre 1978,  n.  69  e
dell'art.  1  della  legge regionale 9 settembre 1983, n. 60, recanti
"Provvidenze a favore dei nefropatici  e  per  il  potenziamento  dei
servizi  di dialisi domiciliare", e' determinato, per l'anno 1992, in
L. 1.000.000.000.