IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'onere da destinare al rifinaziamento degli interventi dall'applicazione dell'art. 6 della legge regionale 21 aprile 1977, n. 19, dell'art. 5 della legge regionale 14 novembre 1978, n. 69 e dell'art. 1 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 60, recanti "Provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare", e' determinato, per l'anno 1992, in L. 1.000.000.000.