IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione puo' concedere deroghe temporali per l'adeguamento
delle  caratteristiche  delle  acque  di  scarico  provenienti  dagli
impianti  pubblici di fognatura e di depurazione di cui ai punti a) e
b) dell'art. 3 della L.R. 15 settembre 1981, n. 43, ai Comuni singoli
o associati che ne facciano richiesta e che documentino le  obiettive
difficolta' che non hanno consentito la realizzazione o l'ultimazione
degli impianti medesimi.
   2. Le deroghe temporali, di cui al precedente comma, sono concesse
dalla  Giunta  Regionale,  previo  parere di una Commissione tecnica,
cosi' composta:
    a)  dal  Componente  la  Giunta  regionale  preposto  al  Settore
Ecologia  e Tutela Ambiente, che la presiede, o da un dirigente dello
Stesso Settore, appositamente delegato;
    b) dai Dirigenti regionali  del  Servizio  Ecologia  e  T.A.  del
Settore  Ecologia  e  T.A.  e  dal Dirigente del Servizio Tecnico del
Settore LL.PP. e P.C.;
    c) dai Dirigenti  dei  Servizi  Ecologici  delle  Amministrazioni
Provinciali dell'Abruzzo.
   3.  I  Sindaci  dei  Comuni interessati agli argomenti da trattare
possono essere chiamati a partecipare alle sedute  della  Commissione
Tecnica.
   4.  I  Dirigenti  di  cui  ai punti b) e c) del precedente secondo
comma possono farsi sostituire da funzionari della  stessa  struttura
cui sono preposti.
   5.  Competono ai dirigenti e funzionari del precedente comma 2, in
quanto dovuti, i  compensi  ed  i  rimborsi  previsti  dalla  L.R.  2
febbraio 1988, n. 15.
   6. Le deroghe di cui al precedente primo comma sono concese per un
periodo  non  superiore  ai  dodici  mesi,  decorrenti  dalla data di
esecutivita' del relativo provvedimento.
   7. Proroghe al suddetto termine di ulteriori mesi  dodici  possono
essere  concesse  solo  nel  caso in cui l'Ente interessato comprovi,
mediante  atti  formali,  di  avere  gia'  iniziato  i   lavori   per
l'adeguamento degli scarichi.