IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione puo' concedere deroghe temporali per l'adeguamento delle caratteristiche delle acque di scarico provenienti dagli impianti pubblici di fognatura e di depurazione di cui ai punti a) e b) dell'art. 3 della L.R. 15 settembre 1981, n. 43, ai Comuni singoli o associati che ne facciano richiesta e che documentino le obiettive difficolta' che non hanno consentito la realizzazione o l'ultimazione degli impianti medesimi. 2. Le deroghe temporali, di cui al precedente comma, sono concesse dalla Giunta Regionale, previo parere di una Commissione tecnica, cosi' composta: a) dal Componente la Giunta regionale preposto al Settore Ecologia e Tutela Ambiente, che la presiede, o da un dirigente dello Stesso Settore, appositamente delegato; b) dai Dirigenti regionali del Servizio Ecologia e T.A. del Settore Ecologia e T.A. e dal Dirigente del Servizio Tecnico del Settore LL.PP. e P.C.; c) dai Dirigenti dei Servizi Ecologici delle Amministrazioni Provinciali dell'Abruzzo. 3. I Sindaci dei Comuni interessati agli argomenti da trattare possono essere chiamati a partecipare alle sedute della Commissione Tecnica. 4. I Dirigenti di cui ai punti b) e c) del precedente secondo comma possono farsi sostituire da funzionari della stessa struttura cui sono preposti. 5. Competono ai dirigenti e funzionari del precedente comma 2, in quanto dovuti, i compensi ed i rimborsi previsti dalla L.R. 2 febbraio 1988, n. 15. 6. Le deroghe di cui al precedente primo comma sono concese per un periodo non superiore ai dodici mesi, decorrenti dalla data di esecutivita' del relativo provvedimento. 7. Proroghe al suddetto termine di ulteriori mesi dodici possono essere concesse solo nel caso in cui l'Ente interessato comprovi, mediante atti formali, di avere gia' iniziato i lavori per l'adeguamento degli scarichi.