IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Allo scopo di promuovere il miglioramento della condizione di vita
e di lavoro domestico delle casalinghe, ritenendolo utile ai fini  di
un concreto sviluppo della famiglia e della societa', e in attesa che
venga  approvata  una  legge nazionale a tutela del lavoro domestico,
gli effetti delle LL.RR. nn. 22 e  23  del  3  aprile  1990,  recanti
"Provvidenza  a favore delle casalinghe", sono prorogati anche per il
corrente anno.
   La Regione provvede al rifinanziamento degli oneri  derivanti  dal
pagamento  dei  premi  per  la  copertura  dei rischi infortunistici,
previsti al 2› comma dell'art.  2  delle  suddette  leggi,  per  lire
400.000.000.
   Provvede altresi' a promuovere corsi di educazione ed informazione
sanitaria,  cosi'  come  specificati  al  1›  comma dell'art. 2 delle
LL.RR. nn. 22 e 23, prevedendo per gli  stessi  uno  stanziamento  di
lire 100.000.000.
   Le modalita' di esecuzione dei precedenti commi sono stabilite con
D.P.G.R., previa conforme deliberazione della Giunta regionale.