IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Allo scopo di promuovere il miglioramento della condizione di vita e di lavoro domestico delle casalinghe, ritenendolo utile ai fini di un concreto sviluppo della famiglia e della societa', e in attesa che venga approvata una legge nazionale a tutela del lavoro domestico, gli effetti delle LL.RR. nn. 22 e 23 del 3 aprile 1990, recanti "Provvidenza a favore delle casalinghe", sono prorogati anche per il corrente anno. La Regione provvede al rifinanziamento degli oneri derivanti dal pagamento dei premi per la copertura dei rischi infortunistici, previsti al 2 comma dell'art. 2 delle suddette leggi, per lire 400.000.000. Provvede altresi' a promuovere corsi di educazione ed informazione sanitaria, cosi' come specificati al 1 comma dell'art. 2 delle LL.RR. nn. 22 e 23, prevedendo per gli stessi uno stanziamento di lire 100.000.000. Le modalita' di esecuzione dei precedenti commi sono stabilite con D.P.G.R., previa conforme deliberazione della Giunta regionale.