IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Indennita' ai consiglieri regionali A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico e retributivo a favore dei Consiglieri regionali e' determinato - nelle misure percentuali indicate negli artt. 2 e 3 della L.R. 30 maggio 1973, n. 22, nel testo vigente - con riferimento al trattamento economico e retributivo complessivo spettante ai Membri della Camera dei deputati.