IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Indennita' ai consiglieri regionali
 
   A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge, il
trattamento  economico  e  retributivo  a  favore   dei   Consiglieri
regionali  e'  determinato  - nelle misure percentuali indicate negli
artt. 2 e 3 della L.R. 30 maggio 1973, n. 22, nel testo vigente - con
riferimento  al  trattamento  economico  e  retributivo   complessivo
spettante ai Membri della Camera dei deputati.