la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La Regione, in attuazione dei principi contenuti negli artt. 1
- primo comma - lett. e) e 6 - quarto comma  -  D.P.R.  10  settembre
1982,   n.   915,   assume  come  proprio  obiettivo  prioritario  la
limitazione della  formazione  dei  rifiuti,  nonche'  l'adozione  di
idonee  iniziative  volte a favorirne il riciclo e la riutilizzazione
e/o l'estrazione di materie utilizzabili e la produzione di energia.
   2. A tal fine la Regione:
    a) facilita, in attuazione dei principi contenuti nell'art.  2  -
comma  sesto  -  della  legge  9 novembre 1988, n. 475 e delle norme,
tuttora vigenti, contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente 26
gennaio 1990, il riutilizzo delle materie prime secondarie  descritte
nell'elenco  allegato al Decreto Ministeriale sopracitato e riportato
all'allegato 1 della presente legge;
    b) favorisce, in attuazione del Piano di  raccolta  differenziata
di  cui all'art. 5 L.R. 12 dicembre 1989, n. 100, la programmazione a
livello locale, comprensoriale e regionale dei  servizi  di  raccolta
differenziata, selezione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che
consenta il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero
di energia;
    c) incentiva la raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli
Enti  locali,  nonche'  il  riutilizzo  dei  residui  derivanti dalle
operazioni di selezione o di trattamento dei rifiuti industriali o di
quelli solidi urbani;
    d) adotta iniziative di informazione in materia  di  legislazione
ambientale,  nonche'  interventi  di sostegno ad Enti ed Associazioni
che  realizzano  iniziative   in   materia   di   formazione   e   di
sensibilizzazione  ecologica, volte soprattutto alla realizzazione di
campagne di raccolta differenziata e di riutilizzo dei residui  delle
operazioni di selezione;
    e) individua, con il concorso dei produttori e delle Associazioni
di  categoria  dell'Industria  e  dell'Artigianato  e delle Camere di
Commercio-Industria-Artigianato ed Agricoltura e con la consulenza di
Enti, degli Istituti scientifici delle  Universita'  abruzzesi  e  di
studi  professionali specializzati, eventuali ulteriori provenienze e
destinazioni dei residui di cui alla precedente lett. a); stabilisce,
inoltre, con le  procedure  anzidette,  condizioni  e  modalita'  per
l'esecuzione di ulteriori residui di attivita' produttive dall'ambito
di  applicazione  della  normativa  in  materia  di  smaltimento  dei
rifiuti.