la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione, in attuazione dei principi contenuti negli artt. 1 - primo comma - lett. e) e 6 - quarto comma - D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, assume come proprio obiettivo prioritario la limitazione della formazione dei rifiuti, nonche' l'adozione di idonee iniziative volte a favorirne il riciclo e la riutilizzazione e/o l'estrazione di materie utilizzabili e la produzione di energia. 2. A tal fine la Regione: a) facilita, in attuazione dei principi contenuti nell'art. 2 - comma sesto - della legge 9 novembre 1988, n. 475 e delle norme, tuttora vigenti, contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 gennaio 1990, il riutilizzo delle materie prime secondarie descritte nell'elenco allegato al Decreto Ministeriale sopracitato e riportato all'allegato 1 della presente legge; b) favorisce, in attuazione del Piano di raccolta differenziata di cui all'art. 5 L.R. 12 dicembre 1989, n. 100, la programmazione a livello locale, comprensoriale e regionale dei servizi di raccolta differenziata, selezione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che consenta il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero di energia; c) incentiva la raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli Enti locali, nonche' il riutilizzo dei residui derivanti dalle operazioni di selezione o di trattamento dei rifiuti industriali o di quelli solidi urbani; d) adotta iniziative di informazione in materia di legislazione ambientale, nonche' interventi di sostegno ad Enti ed Associazioni che realizzano iniziative in materia di formazione e di sensibilizzazione ecologica, volte soprattutto alla realizzazione di campagne di raccolta differenziata e di riutilizzo dei residui delle operazioni di selezione; e) individua, con il concorso dei produttori e delle Associazioni di categoria dell'Industria e dell'Artigianato e delle Camere di Commercio-Industria-Artigianato ed Agricoltura e con la consulenza di Enti, degli Istituti scientifici delle Universita' abruzzesi e di studi professionali specializzati, eventuali ulteriori provenienze e destinazioni dei residui di cui alla precedente lett. a); stabilisce, inoltre, con le procedure anzidette, condizioni e modalita' per l'esecuzione di ulteriori residui di attivita' produttive dall'ambito di applicazione della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.