IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'art. 2 della legge regionale 91/84 e' cosi' modificato:
   In considerazione dell'attivita' altamente meritoria,  svolta  con
oggettivo riscontro sul piano culturale e con efficacia organizzativa
a vantaggio della societa' civile abruzzese, sono assegnati, a favore
delle   seguenti   istituzioni   gia'   operanti  nella  Regione  con
consolidati  criteri  professionistici,  purche'  in   possesso   dei
requisiti  di  cui  al  successivo articolo, contributi correlati con
criteri percentuali fino ad  un  massimo  di  lire  2.000.000.000  di
documentate uscite di bilancio:
    Associazione Amici della Musica "F. Fenaroli", Lanciano;
    Associazione Amici della Musica "P. Riccitelli", Teramo;
    Associazione   Musicale  Centro  Internazionale  della  Chitarra,
L'Aquila;
    Associazione "L'Uovo" - Centro Stabile Teatro Giovani, L'Aquila;
    Associazione I solisti Aquilani, L'Aquila;
    Accademia Musicale Pescarese, Pescara;
    Ente Manifestazioni Pescaresi, Pescara;
    Ente Manifestazioni e Spettacoli di Abruzzo, Scanno;
    Florian-Centro Abruzzese di ricerca Teatrale, Pescara;
    Istituto Cinematografico "La Lanterna Magica", L'Aquila;
    Societa' del Teatro e della Musica "L. Barbara", Pescara;
    Camerata Musicale Sulmonese, Sulmona;
    Deputazione Teatrale "Teatro Marrucino", Chieti;
    Ente Musicale Societa' Aquilana  dei  Concerti  "B.  Barattelli",
L'Aquila.
   Tali  contributi  sono  assegnati nei limiti dello stanziamento di
bilancio, secondo i seguenti parametri percentuali:
    per spese sino a lire 500 milioni .. erogazione fino al 30%;
    per spese da 500 milioni a 1.500 milioni .. erogazione fino
al 27%;
    per spese oltre lire 1.500 milioni .. erogazione fino al 25%.