IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 2 della legge regionale 91/84 e' cosi' modificato: In considerazione dell'attivita' altamente meritoria, svolta con oggettivo riscontro sul piano culturale e con efficacia organizzativa a vantaggio della societa' civile abruzzese, sono assegnati, a favore delle seguenti istituzioni gia' operanti nella Regione con consolidati criteri professionistici, purche' in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo, contributi correlati con criteri percentuali fino ad un massimo di lire 2.000.000.000 di documentate uscite di bilancio: Associazione Amici della Musica "F. Fenaroli", Lanciano; Associazione Amici della Musica "P. Riccitelli", Teramo; Associazione Musicale Centro Internazionale della Chitarra, L'Aquila; Associazione "L'Uovo" - Centro Stabile Teatro Giovani, L'Aquila; Associazione I solisti Aquilani, L'Aquila; Accademia Musicale Pescarese, Pescara; Ente Manifestazioni Pescaresi, Pescara; Ente Manifestazioni e Spettacoli di Abruzzo, Scanno; Florian-Centro Abruzzese di ricerca Teatrale, Pescara; Istituto Cinematografico "La Lanterna Magica", L'Aquila; Societa' del Teatro e della Musica "L. Barbara", Pescara; Camerata Musicale Sulmonese, Sulmona; Deputazione Teatrale "Teatro Marrucino", Chieti; Ente Musicale Societa' Aquilana dei Concerti "B. Barattelli", L'Aquila. Tali contributi sono assegnati nei limiti dello stanziamento di bilancio, secondo i seguenti parametri percentuali: per spese sino a lire 500 milioni .. erogazione fino al 30%; per spese da 500 milioni a 1.500 milioni .. erogazione fino al 27%; per spese oltre lire 1.500 milioni .. erogazione fino al 25%.