IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La lettera a) dell'art. 7 della legge regionale 28 marzo 1989, n. 24, e' cosi' modificata: a) nei comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 35.000 abitanti: da una farmacia di turno tra le farmacie urbane a battenti aperti fino alle ore 21 durante il periodo dal 1 ottobre al 31 maggio e fino alle ore 22 dal 1 giugno al 30 settembre; a battenti chiusi e a chiamata, con obbligo per il farmacista del pernottamento in farmacia, dall'ora di chiusura all'ora di riapertura.