IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La lettera a) dell'art. 7 della legge regionale 28 marzo 1989,  n.
24, e' cosi' modificata:
    a)  nei comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore
a 35.000 abitanti: da una farmacia di turno tra le farmacie urbane  a
battenti aperti fino alle ore 21 durante il periodo dal 1› ottobre al
31  maggio  e  fino  alle  ore  22  dal  1› giugno al 30 settembre; a
battenti chiusi e a chiamata,  con  obbligo  per  il  farmacista  del
pernottamento   in   farmacia,   dall'ora   di  chiusura  all'ora  di
riapertura.