IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: SEZIONE I Art. 1. Opere marittime relative ai porti Le attribuzioni in materia di opere marittime relative ai porti regionali, a esclusione di quelli di prima categoria e di seconda categoria prima classe, di cui agli artt. 5 del r.d. 2 aprile 1885, n. 3095 e 13 del r.d. 26 settembre 1904, n. 713, sono esercitate, ai sensi dell'art. 88 n. 1 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in conformita' delle indicazioni stabilite dalla Regione in sede di programmazione, nel contesto delle attivita' produttive, economiche e di trasporto del territorio abruzzese e in armonia con la programmazione nazionale del settore. La programmazione regionale degli interventi indica le opere da costruire, quelle da ristrutturare o completare e stabilisce le tipologie e i tempi degli interventi stessi, anche per cio' che riguarda le attrezzature e i servizi, graduandoli in rapporto a una scala di priorita', nell'ambito delle disponibilita' derivanti dagli stanziamenti inseriti nei bilanci annuali e pluriennali. Alle indicazioni programmatiche della Regione si conformano i piani regolatori dei porti e degli approdi nonche' gli interventi dei soggetti pubblici e privati. Per le opere portuali statali da realizzare sui beni del demanio, l'accertamento di conformita' alle prescrizioni dei piani urbanistici e edilizi e' effettuato ai sensi del 2 comma dell'art. 81 del D.P.R. 616, restando comunque salve le competenze statali in ordine al demanio e alla navigazione marittima, alla sicurezza nazionale e alla polizia doganale.