IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                              SEZIONE I
                               Art. 1.
                  Opere marittime relative ai porti
 
   Le  attribuzioni  in  materia di opere marittime relative ai porti
regionali, a esclusione di quelli di prima  categoria  e  di  seconda
categoria  prima  classe, di cui agli artt. 5 del r.d. 2 aprile 1885,
n. 3095 e 13 del r.d. 26 settembre 1904, n. 713, sono esercitate,  ai
sensi  dell'art.  88  n.  1  del  D.P.R.  24  luglio 1977, n. 616, in
conformita' delle indicazioni stabilite  dalla  Regione  in  sede  di
programmazione, nel contesto delle attivita' produttive, economiche e
di   trasporto   del   territorio  abruzzese  e  in  armonia  con  la
programmazione nazionale del settore.
   La programmazione regionale degli interventi indica  le  opere  da
costruire,  quelle  da  ristrutturare  o  completare  e stabilisce le
tipologie e i tempi degli  interventi  stessi,  anche  per  cio'  che
riguarda  le  attrezzature e i servizi, graduandoli in rapporto a una
scala di priorita', nell'ambito delle disponibilita' derivanti  dagli
stanziamenti inseriti nei bilanci annuali e pluriennali.
   Alle  indicazioni  programmatiche  della  Regione  si conformano i
piani regolatori dei porti e degli approdi nonche' gli interventi dei
soggetti pubblici e privati.
   Per le opere portuali statali da realizzare sui beni del  demanio,
l'accertamento di conformita' alle prescrizioni dei piani urbanistici
e edilizi e' effettuato ai sensi del 2› comma dell'art. 81 del D.P.R.
616,  restando  comunque  salve  le  competenze  statali in ordine al
demanio e alla navigazione marittima, alla sicurezza nazionale e alla
polizia doganale.