IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'attuazione delle finalita' e degli obiettivi stabiliti dalla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, artt. 1 e 56, la giunta regionale e' autorizzata a far ricorso ad esperti esterni in possesso di peculiari e notorie competenze professionali nelle discipline dell'urbanistica, del diritto amministrativo, della tutela ambientale, della programmazione, della pianificazione territoriale, della geografia. 2. Per le modalita' di conferimento dell'incarico agli esperti esterni, della durata e delle condizioni cui l'inicarico stesso deve sottostare, nonche' per l'entita' dei compensi, si applicano le norme vigenti nazionali e regionali. 3. La Giunta regionale e' altresi' autorizzata, per le stesse finalita', a costituire gruppi di lavoro con personale proprio da affiancare agli esperti esterni e anche indipendentemente da questi. 4. Ai componenti dei gruppi di lavoro si applicano le disposizioni della legge regionale 5 settembre 1989, n. 76; conseguentemente con i provvedimenti con i quali vengono costituiti i gruppi di lavoro di cui al comma 3, la giunta regionale individua i responsabili degli stessi che esercitano le funzioni di Presidente per il periodo di funzionamento di ciascun gruppo.