IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Per l'attuazione delle finalita' e  degli  obiettivi  stabiliti
dalla  legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, artt. 1 e 56, la giunta
regionale e' autorizzata a far ricorso ad esperti esterni in possesso
di peculiari e  notorie  competenze  professionali  nelle  discipline
dell'urbanistica,    del   diritto   amministrativo,   della   tutela
ambientale, della programmazione, della pianificazione  territoriale,
della geografia.
   2.  Per  le  modalita'  di conferimento dell'incarico agli esperti
esterni, della durata e delle condizioni cui l'inicarico stesso  deve
sottostare, nonche' per l'entita' dei compensi, si applicano le norme
vigenti nazionali e regionali.
   3.  La  Giunta  regionale  e'  altresi' autorizzata, per le stesse
finalita', a costituire gruppi di lavoro  con  personale  proprio  da
affiancare agli esperti esterni e anche indipendentemente da questi.
   4. Ai componenti dei gruppi di lavoro si applicano le disposizioni
della legge regionale 5 settembre 1989, n. 76; conseguentemente con i
provvedimenti  con  i  quali vengono costituiti i gruppi di lavoro di
cui al comma 3, la giunta regionale individua  i  responsabili  degli
stessi  che  esercitano  le  funzioni di Presidente per il periodo di
funzionamento di ciascun gruppo.