IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il 4 comma dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1990, n. 64, e' integralmente sostituito dal comma seguente: "Per l'esame e la valutazione dei 'progetti' di cui al comma precedente, il gruppo di lavoro di cui al successivo art. 8 e' integrato da un esperto designato dal comitato per la imprenditorialita' giovanile costituito presso l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su specifica richiesta della Regione Abruzzo avanzata ai sensi dell'art. 7- bis della legge 28 febbraio 1986, n. 44 (legge De Vito), cosi' come modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 275".