IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il 4› comma dell'art. 2 della legge regionale 9  maggio  1990,  n.
64, e' integralmente sostituito dal comma seguente:
   "Per  l'esame  e  la  valutazione  dei  'progetti' di cui al comma
precedente, il gruppo di lavoro  di  cui  al  successivo  art.  8  e'
integrato   da   un   esperto   designato   dal   comitato   per   la
imprenditorialita' giovanile costituito presso l'Ufficio del Ministro
per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  su   specifica
richiesta  della  Regione  Abruzzo avanzata ai sensi dell'art. 7- bis
della legge 28 febbraio 1986, n.  44  (legge  De  Vito),  cosi'  come
modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 275".