(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 122 del 20 ottobre 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina gli interventi in materia di forestazione ed assicura la gestione delle foreste regionali al fine di: a) migliorare le funzioni produttive e sociali dei boschi esistenti; b) concorrere alla tutela dell'ambiente ed alla difesa idrogeologica del territorio; c) concorrere alla valorizzazione delle attivita' agro-silvo- pastoriali e turistiche nelle aree interne collinari e montane; d) concorrere al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni interessate. 2. La Regione persegue le finalita' di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e degli indirizzi stabiliti in materia dalla legislazione nazionale e comunitaria, nel rispetto degli ambiti di competenza riconosciuti agli enti locali dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.