(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale
         della regione Calabria n. 122 del 20 ottobre 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
                          F i n a l i t a'
   1.  La  presente  legge  disciplina  gli  interventi in materia di
forestazione ed assicura la gestione delle foreste regionali al  fine
di:
     a)  migliorare  le  funzioni  produttive  e  sociali  dei boschi
esistenti;
     b)  concorrere  alla  tutela  dell'ambiente   ed   alla   difesa
idrogeologica del territorio;
     c)  concorrere  alla  valorizzazione delle attivita' agro-silvo-
pastoriali e turistiche nelle aree interne collinari e montane;
    d) concorrere al miglioramento delle  condizioni  di  vita  e  di
sicurezza delle popolazioni interessate.
   2. La Regione persegue le finalita' di cui alla presente legge nel
quadro  della programmazione regionale e degli indirizzi stabiliti in
materia dalla legislazione  nazionale  e  comunitaria,  nel  rispetto
degli  ambiti di competenza riconosciuti agli enti locali dalla legge
8 giugno 1990, n. 142.