(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 22 settembre 1992) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4649 del 10 agosto 1992; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni seguenti si applicano: a) per l'ampliamento qualitativo delle costruzioni esistenti il 1 gennaio 1988, sedi di esercizi ricettivi, per i quali e' stata rilasciata prima del 1 gennaio 1988 la licenza per la conduzione dell'esercizio, e per i quali alla data del 13 marzo 1992 non e' stata rilasciata alcuna concessione edilizia per il cambiamento della destinazione d'uso; b) per l'ampliamento di costruzioni esistenti al 10 gennaio 1988, originariamente realizzate come esercizi ricettivi e che alla data del 22 luglio 1992 non erano destinate ad altra attivita'; c) per l'ampliamento qualitativo di esercizi di somministrazione di pasti e bevande esistenti alla data del 22 luglio 1992. 2. Le costruzioni di cui al primo comma possono essere ampliate secondo le seguenti disposizioni al fine di migliorare la qualita' degli esercizi. 3. Le basi per un ampliamento qualitativo degli esercizi ricettivi sono il numero di posti letto denunciati nel gennaio 1988 e l'attuale od aspirata classificazione dell'esercizio ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. Come unita' di misura vale la superficie lorda di piano senza distinzione tra parti dell'edificio sopra o sotto terra. 4. Per gli esercizi, che nell'anno 1988 non esercitavano alcuna attivita' alberghiera, si fa riferimento all'ultima precedente denuncia dei letti. 5. Le disposizioni del presente regolamento di esecuzione non sono applicabili agli esercizi ricettivi ed agli esercizi di somministrazione di pasti e bevande, i quali sono siti su aree per le quali il piano urbanistico comunale prevede l'espropriazione per fini di pubblica utilita'.