(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 22 settembre 1992)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista la deliberazione della giunta provinciale  n.  4649  del  10
agosto 1992;
 
                              E M A N A
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
   1. Le disposizioni seguenti si applicano:
     a)  per l'ampliamento qualitativo delle costruzioni esistenti il
1› gennaio 1988, sedi di esercizi ricettivi, per  i  quali  e'  stata
rilasciata  prima  del  1›  gennaio 1988 la licenza per la conduzione
dell'esercizio, e per i quali alla data del  13  marzo  1992  non  e'
stata rilasciata alcuna concessione edilizia per il cambiamento della
destinazione d'uso;
     b)  per  l'ampliamento  di  costruzioni  esistenti al 10 gennaio
1988, originariamente realizzate come esercizi ricettivi e  che  alla
data del 22 luglio 1992 non erano destinate ad altra attivita';
     c) per l'ampliamento qualitativo di esercizi di somministrazione
di pasti e bevande esistenti alla data del 22 luglio 1992.
   2.  Le  costruzioni  di cui al primo comma possono essere ampliate
secondo le seguenti disposizioni al fine di  migliorare  la  qualita'
degli esercizi.
   3. Le basi per un ampliamento qualitativo degli esercizi ricettivi
sono il numero di posti letto denunciati nel gennaio 1988 e l'attuale
od  aspirata classificazione dell'esercizio ai sensi dell'articolo 33
della legge provinciale 14 dicembre  1988,  n.  58.  Come  unita'  di
misura  vale la superficie lorda di piano senza distinzione tra parti
dell'edificio sopra o sotto terra.
   4. Per gli esercizi, che nell'anno 1988  non  esercitavano  alcuna
attivita'   alberghiera,  si  fa  riferimento  all'ultima  precedente
denuncia dei letti.
   5. Le disposizioni del presente regolamento di esecuzione non sono
applicabili   agli   esercizi   ricettivi   ed   agli   esercizi   di
somministrazione di pasti e bevande, i quali sono siti su aree per le
quali il piano urbanistico comunale prevede l'espropriazione per fini
di pubblica utilita'.