(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 13 ottobre 1992)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visti  gli  articoli  8,  n. 1, 53 e 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,  con  il  quale  e'  stato
approvato  il  testo  unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
   Visto l'articolo 17 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29
"Norme in materia di autonomia  delle  scuole,  organi  collegiali  e
diritto  allo  studio"  che  stabilisce  che  la  Provincia  emani un
regolamento attuattivo  del  capo  terzo,  concernente  interventi  a
favore  di  allievi delle scuole elementari e secondarie frequentanti
le scuole parificate, pareggiate o legalmente riconosciute, con  sede
in  provincia,  istituite  senza  scopo  di  lucro  ed  autorizzate a
rilasciare titoli di  studio  aventi  valore  legale,  nonche'  delle
scuole stesse;
   Vista  la  deliberazione  della Giunta provinciale n. 11552 del 31
agosto 1992 concernente l'approvazione delle modifiche al regolamento
attuativo del Capo III della citata  legge  n.  29/90  approvato  con
decreto  del  presidente  della giunta provinciale 2 ottobre 1991, n.
16-46/Leg.
 
                               Decreta
 
   1. Di approvare le modifiche al regolamento attuativo del Capo III
della  legge  provinciale  9  novembre 1990 n. 29 riportate nel testo
allegato al presente decreto che ne fa parte integrante.
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Trento, 8 settembre 1992
 
                             BAZZANELLA
 
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1992
Registro n. 55, foglio n. 123 - CANU
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               MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
            DEL CAPO III DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 29/90
                               Art. 1.
      Modifica all'art. 2 concernente "Soggetti aventi diritto"
 
   1)  Il  comma 1 dell'art. 2 del regolamento di attuazione del Capo
III della legge provinciale 9 novembre 1990 n. 29 e'  sostituito  dal
seguente comma:
   "(1)  Sono  soggetti  destinatari degli assegni di studio ai sensi
dell'art. 2 della legge provinciale 9 novembre 1990 n. 29 ed ai sensi
dell'art. 2 della  legge  provinciale  10  agosto  1978  n.  30,  che
disciplinano  gli  interventi  in materia di diritto allo studio, gli
iscritti e frequentanti le scuole di cui all'art. 1, purche' siano in
possesso del titolo legale di studio richiesto per l'ammissione  alla
classe  frequentata,  siano  residenti  in  provincia  di  Trento, ed
appartengano ad un nucleo familiare il cui  reddito  complessivo  sia
pari o inferiore ai limiti fissati ai sensi dell'art. 3".
   2) Il comma 2 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
   "(2)  Ai  fini  del  presente  regolamento il nucleo familiare del
soggetto destinatario dell'assegno di studio  si  intende  costituito
dalle seguenti persone, purche' conviventi:
     a)  i  genitori  o  gli affidatari del destinatario o coloro che
esercitano la potesta' dei genitori;
     b) i figli dei genitori o degli affidatari del destinatario o di
coloro che esercitano la potesta'  dei  genitori,  compresi  i  figli
naturali riconosciuti, gli adottati gli affidati e gli affiliati, che
risultino  a  carico ai fini fiscali dei soggetti di cui alla lettera
a)".