(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 13 ottobre 1992) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visti gli articoli 8, n. 1, 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto l'articolo 17 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 "Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio" che stabilisce che la Provincia emani un regolamento attuattivo del capo terzo, concernente interventi a favore di allievi delle scuole elementari e secondarie frequentanti le scuole parificate, pareggiate o legalmente riconosciute, con sede in provincia, istituite senza scopo di lucro ed autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, nonche' delle scuole stesse; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 11552 del 31 agosto 1992 concernente l'approvazione delle modifiche al regolamento attuativo del Capo III della citata legge n. 29/90 approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 2 ottobre 1991, n. 16-46/Leg. Decreta 1. Di approvare le modifiche al regolamento attuativo del Capo III della legge provinciale 9 novembre 1990 n. 29 riportate nel testo allegato al presente decreto che ne fa parte integrante. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 8 settembre 1992 BAZZANELLA Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1992 Registro n. 55, foglio n. 123 - CANU -------------------------------------------------------- MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CAPO III DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 29/90 Art. 1. Modifica all'art. 2 concernente "Soggetti aventi diritto" 1) Il comma 1 dell'art. 2 del regolamento di attuazione del Capo III della legge provinciale 9 novembre 1990 n. 29 e' sostituito dal seguente comma: "(1) Sono soggetti destinatari degli assegni di studio ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 9 novembre 1990 n. 29 ed ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 10 agosto 1978 n. 30, che disciplinano gli interventi in materia di diritto allo studio, gli iscritti e frequentanti le scuole di cui all'art. 1, purche' siano in possesso del titolo legale di studio richiesto per l'ammissione alla classe frequentata, siano residenti in provincia di Trento, ed appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo sia pari o inferiore ai limiti fissati ai sensi dell'art. 3". 2) Il comma 2 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "(2) Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare del soggetto destinatario dell'assegno di studio si intende costituito dalle seguenti persone, purche' conviventi: a) i genitori o gli affidatari del destinatario o coloro che esercitano la potesta' dei genitori; b) i figli dei genitori o degli affidatari del destinatario o di coloro che esercitano la potesta' dei genitori, compresi i figli naturali riconosciuti, gli adottati gli affidati e gli affiliati, che risultino a carico ai fini fiscali dei soggetti di cui alla lettera a)".