(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta
                      n. 37 del 25 agosto 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La regione Valle d'Aosta concede  contributi  alle  istituzioni
private ed agli enti morali che gestiscono case di riposo per anziani
e  inabili  operanti in Valle d'Aosta e regolarmente funzionanti alla
data di entrata in vigore della presente legge.