(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 37 del 25 agosto 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Valle d'Aosta concede contributi alle istituzioni private ed agli enti morali che gestiscono case di riposo per anziani e inabili operanti in Valle d'Aosta e regolarmente funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge.