IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Limitatamente all'anno 1992, e' autorizzata la  maggiore  spesa
di  L.  60 milioni per l'applicazione della legge regionale 15 luglio
1985, n. 41, relativa all'istituzione  del  fondo  regionale  per  la
promozione dei gemellaggi.