IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Limitatamente all'anno 1992, e' autorizzata la maggiore spesa di L. 60 milioni per l'applicazione della legge regionale 15 luglio 1985, n. 41, relativa all'istituzione del fondo regionale per la promozione dei gemellaggi.