IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9, recante interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani e' cosi' costituita: " b) la costruzione o l'acquisto, comprese le opere di ristrutturazione, di recupero funzionale o di ampliamento, di fabbricati destinati all'attivita' di imprese artigiane".