IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale
24 gennaio 1989, n. 9, recante interventi per la qualificazione e  lo
sviluppo degli insediamenti artigiani e' cosi' costituita:
    "   b)   la  costruzione  o  l'acquisto,  comprese  le  opere  di
ristrutturazione,  di  recupero  funzionale  o  di  ampliamento,   di
fabbricati destinati all'attivita' di imprese artigiane".