IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Per l'applicazione della legge regionale 21 agosto 1990, n. 50, concernente la tutela delle piante monumentali, e' autorizzata a decorrere dall'anno 1992 l'ulteriore spesa di L. 60.000.000. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sul capitolo 39520 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992. 3. Alla copertura della spesa di L. 60.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione denominato "Tutela ambientale e valorizzazione territorio" - C. 2.6. Alberi monumentali. 4. A decorere dall'anno 1993 gli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 21 agosto 1990, n. 50, saranno determinati ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.