IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. Per l'applicazione della legge regionale 21 agosto 1990, n. 50,
concernente  la  tutela  delle  piante  monumentali, e' autorizzata a
decorrere dall'anno 1992 l'ulteriore spesa di L. 60.000.000.
   2.  L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente   legge
gravera'  sul capitolo 39520 del bilancio di previsione della Regione
per l'anno 1992.
   3. Alla  copertura  della  spesa  di  L.  60.000.000  si  provvede
mediante  riduzione  di  pari  importo dello stanziamento iscritto al
capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del bilancio
di  previsione  della  Regione  denominato   "Tutela   ambientale   e
valorizzazione territorio" - C. 2.6. Alberi monumentali.
   4. A decorere dall'anno 1993 gli oneri derivanti dall'applicazione
della  legge  regionale 21 agosto 1990, n. 50, saranno determinati ai
sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.